Statuto

STATUTO DELLA FONDAZIONE

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ’ – PATRIMONIO
Art. 1) E’ costituita per volontà e per donazione della dottoressa Carlina Veneranda Albanese, medico chirurgo, specialista in Oncologia, Medicina Interna e Radiologia, una Fondazione denominata: “Fondazione Italiana Ricerca sull’Osteoporosi e Malattie Muscolo-Scheletriche (F.I.R.O.M.M.S.)” Louis Avioli.
La Fondazione si ispira ed è dedicata alla memoria del Prof. Louis Avioli, illustre scienziato italo-americano che a St.Louis presso la Washington University, ha fondato e diretto uno dei centri all’avanguardia nel mondo per lo studio dell’osteoporosi e delle malattie metaboliche dell’osso ed è stato co-fondatore dell’American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR).
E’ fatto obbligo alla Fondazione dell’uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell’acronimo O.N.L.U.S..
La Fondazione ha sede in Roma, all’indirizzo risultante dall’atto costitutivo, ed ha durata illimitata. La sede della Fondazione può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune sopra indicato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che provvederà a comunicarlo alla Prefettura quando la Fondazione avrà ottenuto la personalità giuridica. Eventuali altre sedi, qualificate per la ricerca scientifica potranno essere indicate dal Presidente.

Art. 2) La Fondazione non ha scopo di lucro e dovrà essere fermamente ispirata a valori etici e morali nella cura del malato inteso come persona umana, con la dignità ed i diritti che le sono propri. La sua attività deve essere volta alla divulgazione scientifica, ricerca, prevenzione, diagnosi e cura, ed in particolare la Fondazione deve:
a) svolgere e stimolare attività di informazione diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica nell’ambito di malattie altamente invalidanti quali l’osteoporosi, le patologie osteo-articolari, metaboliche, endocrinologiche e oncologiche del tessuto muscolo-scheletrico dell’età pediatrica, dell’adulto e dell’anziano;
b) promuovere la ricerca scientifica; favorire lo studio e la ricerca farmacologica, biologica, clinica e diagnostica, nell’ambito anche della medicina preventiva e riabilitativa motoria; svolgere e stimolare attività di ricerca scientifica clinica e di base, organizzando, promuovendo e sostenendo, ove necessario, strutture, finalizzate al compimento di studi sull’argomento;
c) portare a conoscenza del mondo scientifico, delle autorità politico-amministrative e del pubblico, in genere, i progressi scientifici, conseguiti nel campo specifico, al fine di stimolare una. maggiore efficienza delle strutture esistenti, indicando e proponendo soluzioni migliorative;
d) fornire elementi di conoscenza ad enti scientifici, economici, politici e sociali, nazionali ed internazionali, sugli aspetti concernenti il campo delle suddette patologie e delle loro complicanze;
e) bandire borse di studio, organizzare convegni e congressi, curare e stimolare pubblicazioni in argomento, preparare materiale per la stampa periodica e quotidiana, nonché svolgere attività didattica, sul territorio, nei riguardi di medici, paramedici, tecnici di radiologia, operatori del settore, in genere, con eventuale divulgazione attraverso mezzi audiovisivi e telematici, ed altri legittimi incentivi di ogni natura;
f) svolgere attività di studio, ricerca e consulenza a favore dell’industria farmaceutica e dei settori merceologici, sulla validità dei prodotti che potranno risultare di utilità nella cura delle suddette patologie;
g) collaborare con istituzioni pubbliche e private, Università, Ospedali e qualificati Istituti di ricerca, nazionali ed internazionali, comunitari ed extracomunitari aventi finalità analoghe, anche con progetti di cooperazione nell’ambito della malnutrizione e deficit nutrizionali, dovuti alla povertà in Paesi con basso indice di sviluppo, per la prevenzione dell’osteoporosi e delle malattie muscolo – scheletriche; promuovere iniziative atte a stipulare convenzioni con Università anche per favorire l’istituzione di posti universitari, presso Dipartimenti o Istituti, che svolgano attività di ricerca attinenti ai fini statutari.
La Fondazione potrà essere gradualmente ampliata, qualora siano disponibili i mezzi economici necessari, il sostegno pubblico – nazionale, regionale, locale, politico, ed amministrativo, per creare un Istituto altamente specializzato nel territorio nazionale ed in particolare nella regione Lazio, dedicato alla ricerca, formazione, prevenzione, diagnosi e cura delle suddette patologie eventualmente gemellato con centri aventi analoghe finalità ed all’avanguardia nel settore, sia comunitari che extracomunitari. L’Istituto potrà collaborare ai piani culturali con movimenti di volontariato operanti nell’area di sua competenza e con altri enti, fondazioni e circoli.
E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra previste, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3)
1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni donati dalla Fondatrice, all’atto della sua costituzione. La stessa inoltre mette a disposizione ad uso gratuito il proprio studio con sede in via Giovanni Paisiello 34, dove saranno allocati transitoriamente gli uffici amministrativi, sala riunioni ecc. in attesa di trovare spazi e risorse per gli scopi statutari della Fondazione;
b) dalle elargizioni disposte da enti pubblici e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
c) dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati a patrimonio.
2) Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:
a) da ulteriori eventuali contributi donati dalla fondatrice;
b) da proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati per l’esplicazione di attività istituzionali, come pure donazioni, erogazioni da parte di privati, enti civili e religiosi, nazionali od internazionali, Ministeri competenti, Regioni, Province, Comuni e comunque da parte di tutti coloro, privati o pubblici, che vorranno contribuire allo sviluppo della Fondazione senza fini di lucro.
La Fondazione attraverso gli organi competenti potrà utilizzare i fondi messi a disposizione dalla fondatrice ed il reddito prodotto con l’attività di ricerca e con quant’altro inerente gli scopi statutari.
Il reddito prodotto dalla Fondazione sarà destinato alla ricerca scientifica, al potenziamento delle strutture, Istituti ed ambulatori, con il relativo personale qualificato medico, paramedico, tecnico ed amministrativo e comunque a tutto ciò che è attinente con gli scopi statutari della Fondazione.

TITOLO II
ORGANI
Art. 4) – sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Presidente Onorario;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Consigliere Delegato;
e) il Comitato Scientifico;
f) il Comitato Bioetico;
g) il Collegio dei Revisori Contabili.

TITOLO III
PRESIDENTE
Art. 5) – Il Presidente nonché Fondatore, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Quando il Fondatore verrà meno, per qualsiasi causa, il successore sarà designato nella carica dallo stesso Fondatore ed, in caso di mancata designazione, da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente si occupa della direzione scientifica della Fondazione, inoltre:
a) nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato;
b) nomina il Collegio dei Revisori contabili ed il suo presidente;
c) delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie accertate dal Collegio dei Revisori;
d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare;
e) sovrintende il buon andamento della Fondazione;
f) assicura l’osservanza dello statuto e ne propone la modifica quando si renda necessaria;
g) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni consiliari;
h) mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
i) promuove, dirige e propone iniziative atte ad incrementare le finalità statutarie della Fondazione;
l) firma gli atti della Fondazione;
m) coordina tutte le attività di carattere economico, scientifico ed assistenziale avvalendosi del consiglio di amministrazione, del Consigliere Delegato e del Comitato Scientifico. Presiede, coordina e dirige il Comitato Scientifico;
n) adotta, in via d’urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione ad eccezione dei bilanci e dei regolamenti strettamente necessari per non compromettere il regolare funzionamento della Fondazione; tali provvedimenti saranno provvisoriamente esecutivi e dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla loro adozione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Consigliere Delegato.
II Presidente nella prima seduta nomina il Consigliere Delegato scegliendolo tra i membri del consiglio di amministrazione con funzione di Vice-Presidente.

TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 6) – Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri rieleggibili designati dal Presidente della Fondazione: rappresentanti provenienti da vari Enti Pubblici e Privati, Religiosi o personalità di rilievo in campo scientifico e/o amministrativo.

Art. 7) – I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni prendendo funzione entro trenta giorni dall’accettazione della carica e possono essere riconfermati.
II consigliere che, senza giustificato motivo scritto, non intervenga alle sedute per tre volte consecutive viene considerato dimissionario e se ne provoca la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Art. 8) – Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, oltre il presidente.
1) Spetta al Consiglio di Amministrazione di:
a) provvedere alla gestione patrimoniale della Fondazione;
b) disporre le direttive per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;
c) approntare ogni anno il bilancio di previsione e, dopo la fine di ogni esercizio, il relativo bilancio consuntivo;
d) proporre eventuali cambiamenti di sede;
e) nominare il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
f) dichiarare benemeriti della fondazione enti o persone che abbiano particolarmente contribuito allo sviluppo delle sue attività;
g) approvare le modifiche dello statuto proposte dal Presidente;
h) nominare il Presidente Onorario su proposta del Presidente della Fondazione.
2) Le sedute non sono pubbliche, ma il Consiglio o il Presidente hanno la facoltà di stabilire che, ai fini informativi, intervengano altre persone, anche estranee alla Fondazione, la cui partecipazione sarà, peraltro, sempre limitata alla fase di mera discussione di uno specifico argomento.
3) I processi verbali delle riunioni e delle singole deliberazioni saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e controfirmati dallo stesso Segretario all’uopo indicato.

Art. 9) – Il consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno una volta a semestre. Può essere altresì convocato ove il Presidente lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri.
Gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno, la data, gli orari e la sede della prima e della seconda convocazione, che deve essere effettuata non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla prima, devono essere spediti per raccomandata o per telegramma o fax almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza entro 24 (ventiquattro) ore. Devono essere inviati a tutti i membri consiliari ed al consigliere delegato a cura della segreteria della Presidenza.

Art. 10) – Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parità di voto, il voto di chi presiede.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere delegato e, qualora sia assente anche il Consigliere delegato, dal Consigliere più anziano.
Il Presidente firma i verbali con il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il quale partecipa alle adunanze con voto consultivo.
Quando le votazioni riguardano le persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.

TITOLO V
CONSIGLIERE DELEGATO
Art. 11) – Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, assenza o su sua espressa delega.

TITOLO VI
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 12) – Il Comitato Scientifico viene proposto dal Presidente sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. I suoi membri devono essere scelti tra rappresentanti di chiara fama scientifica clinica, farmacologica o biologica, nazionale o internazionale, impegnati nella ricerca attinente le finalità statutarie della fondazione. II Comitato Scientifico è composto da almeno cinque (5) rappresentanti, che durano in carica cinque (5) anni e sono riconfermabili. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi, propositivi, di stimolo e di promozione alla collaborazione scientifica sia nazionale che internazionale attraverso proposte avanzate al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII
COMITATO BIOETICO
Art. 13) – Il Consiglio di Amministrazione istituisce e disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, il comitato per la valutazione etica delle attività di ricerca e di sperimentazione clinica, con il compito di valutare i protocolli di sperimentazione clinica, esprimere parere consultivo sulle condizioni di etica dei predetti protocolli in riferimento all’oggetto della sperimentazione stessa, alle condizioni ed alle altre modalità con cui viene programmata, ai soggetti su cui si applica e ad ogni altra circostanza eticamente rilevante. In fase di istituzione l’Istituto potrà avvalersi del parere di altri Comitati Etici operativi in altre Strutture Pubbliche

TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Art. 14) – Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) membri effettivi nominati dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, ed è composto:
– da un dottore commercialista revisore contabile, con le funzioni di Presidente;
– da due revisori effettivi.
Il Collegio dei Revisori vigila sulla osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge.
Il Collegio dei Revisori redige apposita relazione a corredo dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo che devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio rimane in carica per cinque (5) anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Revisore che senza giustificato motivo scritto, non intervenga alla seduta, per la relazione di bilancio preventivo e consuntivo, viene considerato dimissionario e se ne provoca la sostituzione ad iniziativa del Presidente. Il nuovo nominato resta in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

TITOLO IX
INDENNITÀ’
Art. 15) – Al Presidente, al Consigliere Delegato, spettano una indennità di carica. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato Scientifico ed ai membri del Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno, spettano un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni previste dallo statuto. Al Presidente, al Consigliere Delegato ed ai membri del Comitato Scientifico spettano anche il rimborso delle spese di rappresentanza.
La misura delle indennità di carica e del gettone di presenza è determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

TITOLO X
TESORERIA
Art. 16) – Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e con decorrenza rinnovabile triennale.

TITOLO XI
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 17) – L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.
1) – L’ente annualmente redige il bilancio o un rendiconto.
2) – Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
3) – Il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario corrispondente.
4) – Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente al soddisfacimento degli scopi istituzionali.
È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO XII
DEVOLUZIONE DEI BENI DELLA FONDAZIONE
Art. 18) – In caso di estinzione la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui allo art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa disposizione di legge.

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE
Art. 19) – In fase istitutiva il Presidente ha pieno potere deliberativo e decisionale fino a quando non saranno attivati tutti gli organi previsti dallo statuto.
Tutte le delibere assunte in attesa di nomina del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive e devono essere successivamente sottoposte a ratifica del Consiglio medesimo.
Il Presidente, una volta ottenuto il riconoscimento giuridico della Fondazione, indicherà la sede provvisoria dell’Ente.
In fase istitutiva e fino a quando non intervenga il riconoscimento, le eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di denaro saranno depositati su di un conto corrente vincolato a nome della Fondazione, presso un Istituto di Credito indicato dal Presidente, che nelle more lo gestirà.

TITOLO XIV
VARIE
Art.20) – Per tutto ciò che non è contemplato dal presente statuto si rimanda al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.